Secondo le norme di PRG ed in particolare dell'art. 55 del PRG vigente del Comune di Roma in presenza di un piano esecutivo di recupero è possibile procedere con operazioni di completamento e/o nuova edificazione quindi Ristrutturazione Edilizia (RE) e Nuova Costruzione (NC). Secondo le NTA del piano esecutivo di recupero abbiamo due tipologie di diritti edificatorio: Art. 9 – Diritto edificatorio dei lotti liberi Ai lotti liberi di superficie compresa tra 1000 mq e 10.000 mq è attribuita una SUL (volumetria) corrispondente ad un indice di fabbricabilità territoriale calcolato mediante interpolazione lineare tra 0,156 mq/mq (0,50 mc/mq) e 0,094 mq/mq (0,30 mc/mq; Art. 10 – Diritto edificatorio dei lotti parzialmente edificati Ai soli fini del calcolo del diritto edificatorio, si considerano lotti parzialmente edificati gli immobili con una SUL (volumetria) esistente e quelli compromessi da manufatti esistenti con superficie al netto delle murature uguale o superiore a 28 mq. Il lotto in questione ricade all'interno dell'art. 10 del Piano di Recupero e per i lotti parzialmente edificati di superficie compresa a 1000 mq e 10.000 mq è attribuita una SUL (volumetria) corrispondente ad un indice di fabbricabilità territoriale calcolato mediante interpolazione lineare tra 0,156 mq/mq (0,50 mc/mq) e 0,094 mq/mq (0,30 mc/mq); L'altezza massima della costruzione non potrà essere superiore a 10,50 ml o a quella, se maggiore, dell'edificio preesistente. Effettuando quindi il calcolo di interpolazione lineare e considerando un'estensione del lotto di 1240 mq otteniamo un indice di fabbricabilità territoriale di 0,154 mq/mq (0,495 mc/mq). Questo significa che si può sviluppare una superficie di circa 191 mq o cubatura di circa 615 mc (diminuite di quanto già realizzato e condonato). Considerando che la cubatura sviluppabile è inferiore ai 3000 mc, la domanda di Permesso di Costruire dovrà essere presentata al Municipio IX – Roma Capitale.